La polizza furto incendio
L’assicurazione furto incendio fa parte delle polizze accessorie dell’RC auto. Ciò significa che la polizza furto incendio non è obbligatoria o necessaria per far circolare un veicolo.
L’accezione furto incendio indica la stipulata di una polizza facoltativa che l’assicurato stipula allo scopo di tutelarsi da eventuali danni provocati al veicolo da incendi o furti. Per ciò che concerne il furto, il veicolo è assicurato sia in caso di rapina parziale che totale. L’assicurazione incendio copre i danneggiamenti causati al veicolo per motivi inerenti al fuoco (corto circuito, surriscaldamento del motore, fulmine), sia che il veicolo sia posteggiato che in movimento. La polizza furto incendio non risarcisce i danni scaturiti dalla rottura o il furto di oggetti lasciati nel veicolo.
La polizza furto incendio garantisce un risarcimento per i danni derivanti dalla sottrazione, dalla rovina o dal disfacimento della vettura o di alcune sue parti, inclusi i danni derivati dal tentativo di manomissione.
Il premio assicurativo e l’indennizzo in caso di furto o incendio sono legati al valore commerciale dell’autovettura. La compagnia assicuratrice, ogni anno, fissa i nuovi costi di rinnovo della polizza e il corrispettivo risarcimento danni in base al nuovo valore commerciale del veicolo. Tale valore commerciale si definisce solitamente in base alle pubblicazioni Eurotax o Quattroruote.
In caso di furto o incendio il risarcimento dipende dall’entità del danno:
- Distruzione o sottrazione totale del veicolo. L’importo risarcito equivale al valore commerciale della vettura al momento del furto o dell’incendio meno l’eventuale franchigia.
- Danneggiamento della vettura. Il risarcimento danni equivale all’importo necessario per le riparazioni considerato il degrado d’uso per i pezzi che sono sostituiti.
In caso di furto- incendio, il contratto di RC auto cessa il giorno successivo a quello in cui viene presentata la denuncia ai carabinieri. L’assicurato ha diritto alla restituzione del premio RC auto già versato relativo al periodo non goduto a causa del furto o dell’incendio. Al contrario, il contraente è obbligato a corrispondere le restanti rate annuali relative alla polizza accessoria furto incendio.
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