La conversione della patente di guida: ecco come funziona
Siamo sicuri che l’articolo che pubblichiamo oggi chiarirà moltissimi dubbi emersi nel corso della quotidianità di ognuno di noi. Stiamo parlando dell’annoso problema della conversione della patente. Cosa si intende per conversione? Come avvengono le pratiche? A chi ci dobbiamo rivolgere?
Prima di tutto è bene chiarire che le limitazioni alla guida sono descritte all'articolo 117 del codice della strada e vengono riassunte secondo quanto segue:
- Per i primi tre anni dal conseguimento della patente B è vietato il superamento del limite di 100 km/h nelle autostrade e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali.
- Per il primo anno dal conseguimento della patente B è vietato condurre autoveicoli, con un rapporto potenza peso superiore a 50Kw/t.
- Per i primi due anni dal conseguimento della patente A è vietata la conduzione di motocicli con potenza specifica superiore a 25 kW e/o 0,16 kW/kg riferita alla tara.
Sul retro delle patenti formato tessera esiste una tabella che ci segnala la validità della patente stessa; l'ultima parte è riservata alle eventuali limitazioni alla guida o alla conversione o duplicazione del documento. Il codice della conversione è 70: conversione della patente n. ... rilasciata da ... (simbolo UE/ONU in caso di Paese terzo, ad esempio: 70.0123456789.NL).
Da sottolineare il fatto che chi ha una patente rilasciata da uno Stato extracomunitario e nel contempo ottiene la residenza in Italia può fare richiesta di conversione della patente di guida estera in equipollente documento italiano. Condizione sine qua non il fatto che la patente estera sia in corso di validità e sia stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia.
La conversione della patente è invece obbligatoria per i residenti in Italia da oltre un anno che hanno intenzione di portare veicoli in Italia per i quali è prescritto un qualsiasi titolo di guida. La nuova patente dovrà appartenere alla stessa categoria del documento di guida italiano.
Sommati ai normali documenti previsti per la conversione, sarà necessario produrre una Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, che riporta i dati della patente estera, dell'acquisizione della residenza in Italia e della dichiarazione del richiedente.
La richiesta di conversione deve essere esibita entro il termine di validità della patente estera. Questi i documenti necessari:
Patente estera originale
Modello TT 2112
Attestazione di versamento: di € 5.16 (ex Lit.10.000) sul c/c 9001; di € 20.66 (ex Lit.40.000) sul c/c 4028
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