Il concorso di colpa: risarcimento danni al 50% Il concorso di colpa è disciplinato dal codice civile che all'articolo 2054 recita:
"Art. 2054 Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti), è responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. Vedere anche Leggi Speciali su Assicurazioni" (fonte: Wikisource)
Da tale articolo emerge che in caso di scontro tra veicoli in circolazione, si tratti di concorso di colpa se entrambi i conducenti abbiano provocato il danno nella stessa misura.
Se è riconosciuto il concorso di colpa, ciascuno dei conducenti sarà obbligato a risarcire (tramite la propria assicurazione) la metà dei danni subiti dall'altro.
E' da notare che il concorso di colpa può essere riconosciuto indipendentemente dall'entità dei danni subiti dai veicoli (es. un auto non ha subito alcun danno) poichè è legato alla colpa e non al danno che ne consegue.
Il concorso di colpa quindi si basa sul comportamento incosciente di entrambi gli automobilisti.
L'articolo 2054 del c.c. stabilisce anche la presunzione della colpa di pari entità tra i conducenti, fino a prova contraria. Ragione per cui qualora non sia possibile dimostrare di essere sollevato da ogni responsabilità, si attua il concorso di colpa.
In caso di concorso di colpa presunto colui che abbia subito i danni, non ha diritto al risarcimento del danno morale.
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