Come e dove far demolire la propria auto La demolizione rappresenta l'abbattimento e la distruzione delle vecchie autovetture (spesso si parla anche di rottamazione). L’impresa demolitrice è l'impresa che ricopre la funzione di demolizione in un determinato ambito. In questo ambito è molto importante lo sfasciacarrozze, luogo dove vengono ritirati e smaltiti i mezzi stradali non più circolanti e in fase di rottamazione a seguito di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
I veicoli ritirati vengono spogliati delle parti riutilizzabili e ripuliti dagli oli non riciclabili e dalle batterie per i necessari smaltimenti a norma di legge. Spesso i lamierati e le scocche ancora integre vengono stoccate e vendute a uso ricambio di carrozzeria. Chi vuole demolire un veicolo non deve provvedere in solitario ma deve consegnare il mezzo ad un centro di raccolta autorizzato o al concessionario automobilistico o al gestore dell'automercato. Da qui si provvede alla cancellazione del veicolo dal P.R.A. attraverso la presentazione della pratica di demolizione. Si consegna al centro di raccolta autorizzato il veicolo da rottamare, la Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà.
Il centro di raccolta rilascia al proprietario dell’auto un certificato di rottamazione che solleva da ogni responsabilità il proprietario stesso. Inoltre dalla data di consegna del veicolo viene a cessare anche l'obbligo fiscale del pagamento della Tassa automobilistica. È molto importante accertarsi che il demolitore sia in possesso dell’autorizzazione e accertarsi che il centro di raccolta rilasci il certificato di rottamazione.
Resta al proprietario l’obbligo di effettuare la cancellazione dal P.R.A. nel caso di definitiva esportazione all'estero. Il proprietario deve corrispondere gli importi relativi ai costi documentati relativi alle spese di cancellazione dal PRA e di quelli relativi al trasporto. La consegna gratuita del veicolo da demolire si applica per i veicoli immessi sul mercato al partire dal 1/07/2002 e solo a partire dal 1° gennaio 2007 anche ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2002.
La cancellazione dal PRA viene richiesta entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo, utilizzando le procedure dello Sportello Telematico dell'Automobilista. Ovviamente non si può demolire un auto nel momento in cui risulti ancora iscritto al PRA.
Riferimenti normativi:
- Decreto Legislativo 22/97 "Decreto Ronchi", modificato dal Decreto Legislativo 389/97)
- Decreto Legislativo 209/03 (File PDF, 171 KB).
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